lunedì 15 novembre 2010

Età massima per candidature al Parlamento

esempio di mummia parlamentare


La butto lì.
Anzi la scrivo qui.
In questi giorni si parla di elezioni, di attendere l'approvazione della legge finanziaria, poter riscrivere una legge elettorale che rimedi al porcellum e poi andare la voto.

E se fra i requisiti dei candidati  (l'elettorato passivo, come più propriamente detto) ci fosse anche un limite di età? Diciamo settant'anni? In fondo tutti vanno in pensione. Se un candidato fosse eletto a quell'età potrebbe lavorare fino a settantacinque e poi lasciare posto ai giovani. Qui sotto riporto la normativa che, come si può notare prevede un'età minima ma non prevede l'età massima.

Per magistrati e per i  professori universitari l'età di collocamento a riposo è maggiore rispetto a quella prevista per tutti i rimanenti dipendenti (65 anni),  per i magistrati è di 70 anni, per i professori universitari è addirittura di 75.  Una data certa comunque c'è. Anche in caso essi si avvalgano della facoltà di richiedere il mantenimento in servizio per l'ulteriore periodo massimo di due anni l'effetto è che i primi rimarranno fino a 72 anni ed i secondi fino a 77 anni.
La proposta qui espressa in riferimento ai politici sembra alquanto ragionevole. Candidarsi a settant'anni significa finire a 75. Un'ulteriore candidatura porterebbe ad 80 anni l'età del pensionamento,  francamente mi sembra doveroso lasciar subentrare qualcun  altro più giovane che sia portatore di nuova linfa.

Normativa di riferimento:

Costituzione Italiana:

Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
Titolo I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere.


Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.





Attenzione pericolo mummie

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